- l'esatta individuazione del proprietario e dei proprietari e dell’acquirente o degli acquirenti;
- il prezzo dell’immobile e le modalità e tempi di pagamento,eventuale acconto caparra;
- le obbligazioni del venditore e dell’acquirente;
- la descrizione della casa (risultanze catastali, vani e pertinenze);
- la data della stipulazione del contratto di compravendita immobiliare;
- le condizioni della compravendita e le garanzie della stessa;
- la presenza di eventuali vincoli;
- la regolarità nel rispetto delle norme edilizie;
- documenti di provenienza del bene o dei beni;
- la decorrenza del possesso del bene o dei beni;
- le eventuali clausole penitenziali;
- la data e la firma dei contraenti.
Al momento del preliminare si versa al venditore un acconto che può variare tra il 10% e il
20% del prezzo. E' dunque importante verificare se questa somma di denaro viene denominata acconto, caparra confirmatoria o caparra penitenziale.
La caparra deve essere versata al venditore con assegno non trasferibile e mai all’'agente immobiliare, il quale non può incassare acconti o caparre a titolo di provvigione.
- Acconto, è una semplice anticipazione del prezzo e, a differenza della caparra, deve essere restituita nel caso in cui la compravendita non venga più effettuata.
- Caparra confirmatoria - Art. 1385 - Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
- Caparra penitenziale - Art. 1386 - Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
Se si acquista mediante mutuo, si deve inserire nel contratto preliminare una condizione che subordini l’acquisto all’erogazione del mutuo stesso. Il compromesso deve essere registrato entro venti giorni e se si tratta di scrittura privata non autenticata, l’agente immobiliare è corresponsabile con i contraenti per la sua registrazione e per il pagamento dell’imposta di registro. Il compromesso può essere trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione tutela il futuro acquirente da pegni e ipoteche sull’immobile che potrebbero verificarsi nel periodo tra la stipulazione del preliminare e quella del rogito.